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	<title>Approfondimenti &#8211; Studio Legale Milano Jerkunica</title>
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	<description>Risarcimento danni alla persona</description>
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		<title>Coronavirus: Quali sono le multe per chi viola i decreti</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/approfondimenti/coronavirus-multa/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Jerkunica Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>In questo periodo di emergenza coronavirus in molti si chiedono quale “multa” si rischia in caso di trasgressione delle norme emanate dal Governo per contrastare il coronavirus. Ma soprattutto in caso di violazione delle norme contro il contagio da coronavirus si rischia la multa o si rischia la denuncia penale? In nuovo decreto emanato il 25 marzo 2020 prevede che nel caso di mancato rispetto delle misure di contenimento contro il coronavirus venga comminata una “multa” o meglio una sanzione amministrativa. Naturalmente la multa per violazione delle norme anticontagio coronavirus viene comminata a meno che il fatto costituisca reato più grave contro la salute pubblica per il quale è prevista, anziché la multa, la pena della reclusione o reato in violazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulle leggi della sanità pubblica che prevede la pena dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda. Va inoltre precisato che il reato “cornavirus” commesso da tutte le persone oggetto di precedente denuncia per violazione delle norme sul coronavirus, con il nuovo decreto del 25 marzo 2020 verrà commutato in multa di € 200,00, anziché in reclusione o in ammenda. Ma quali sono i casi in cui potrà essere comminata la “multa” in questo periodo di emergenza coronavirus [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><em>In questo periodo di emergenza coronavirus in molti si chiedono quale “multa” si rischia in caso di trasgressione delle norme emanate dal Governo per contrastare il coronavirus. Ma soprattutto in caso di violazione delle norme contro il contagio da coronavirus si rischia la multa o si rischia la denuncia penale?</em></p>
<p class="p1">In nuovo decreto emanato il 25 marzo 2020 prevede che nel caso di mancato rispetto delle misure di contenimento contro il coronavirus venga comminata una “multa” o meglio una sanzione amministrativa.</p>
<p class="p1">Naturalmente la multa per violazione delle norme anticontagio coronavirus viene comminata a meno che il fatto costituisca reato più grave contro la salute pubblica per il quale è prevista, anziché la multa, la pena della reclusione o reato in violazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulle leggi della sanità pubblica che prevede la pena dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda.</p>
<p class="p1">Va inoltre precisato che il reato “cornavirus” commesso da tutte le persone oggetto di precedente denuncia per violazione delle norme sul coronavirus, con il nuovo decreto del 25 marzo 2020 verrà commutato in multa di € 200,00, anziché in reclusione o in ammenda.</p>
<p class="p1">Ma quali sono i casi in cui potrà essere comminata la “<i>multa</i>” in questo periodo di emergenza coronavirus ?</p>
<p class="p1">La multa in questo periodo di emergenza coronvirus potrà essere comminata in tutti i casi in cui un soggetto violi le norme sul contenimento del coronavirus a meno che, per esempio, le regole anti-contagio coronavirus vengano violate da un soggetto posto in quarantena; in questo caso il trasgressore delle regole anti contagio coronavirus non subirà una “multa” ma un processo penale in quanto reo di aver commesso un delitto contro la salute pubblica previsto e punito dagli articoli 452 codice penale opure del reato in violazione del testo unico delle leggi sulla Sanità Puccica che prevede l&#8217;arresto e l&#8217;ammenda articolo 260 del Regio Decreto 1265 del 1934.</p>
<p class="p1">Quindi a chi per esempio viene fermato dai Carabinieri o dalle forze di Polizia mentre sta circolando senza motivo di necessità, lavoro o sanitario nonostante le norme sul contenimento del coronavirus verrà comminata una “multa”. Per chi viene fermato mentre circola con un veicolo in circostanze non contemplate fra i motivi giustificati nelle norme per il contenimento del coronavirus la multa sarà d&#8217;importo maggiorato fino ad un terzo.</p>
<p class="p1">Quindi se prima del decreto del 25 marzo 2020 chi circolava con un veicolo contrariamente alle disposizioni sul contenimento del coronavirus oltre alla “multa”, che in realtà dei fatti era una vera e propria ammenda, rischiava anche la confisca del mezzo, dopo il predetto decreto chi circola con un mezzo in violazione delle disposizioni sul coronavirus rischia una multa che di base è maggiore rispetto a quella precedentemente prevista e, proprio per le modalità di violazione con un veicolo, la multa per violazione delle regole sul contenimento coronavirus sarà maggiorata fino ad un terzo. Perciò se siete fermati a piedi e state violando le norme sulla circolazione per coronavirus rischiate una multa fino a 3.000 euro, se invece siete fermati in auto mentre circolate contrariamente a quanto disposto dal decreto sul contenimento del coronavirus la multa che rischiate arriverà all&#8217;importo di € 4.000.</p>
<p class="p1">Se un soggetto viene fermato da una forza dell&#8217;ordine mentre si trova fuori dalla propria abitazione, gli verrà fornito un modulo da compilare per autocertificare il motivo della propria uscita e verificare se debba essere comminata o meno una multa per violazione delle regole anti-contagio coronavirus. Nel caso in cui dopo verifiche successive viene accertato che la motivazione addotta per la circolazione in emergenza coronavirus è falsa non verrà comminata una multa ma il soggetto trasgressore andrà incontro ad un rischio più serio cioè quello di essere imputato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.</p>
<h3 class="p1"><b>Coronavirus: multa per non rispetto del decreto</b></h3>
<p class="p1">Quindi, da quanto già esposto sopra, il cittadino che viola le norme sul coronavirus rischia la multa per non rispetto del decreto vigente sulle norme di circolazione in pendenza di pandemia da coronavirus.</p>
<p class="p1">Durante questa emergenza per coronavirus inoltre la multa per non rispetto del decreto vigente può essere comminata non solo al singolo cittadino trasgressore ma può essere comminata la multa anche agli esercizi commerciali per non rispetto del decreto.</p>
<p class="p1">In particolare chi gestisce un&#8217;attività che può rimanere aperta durante l&#8217;emergenza coronavirus potrebbe incorrere in una multa per non rispetto del decreto nel caso in cui non abbia predisposto i dispositivi di sicurezza e le condizioni necessarie per garantire la distanza minima tra le persone così da evitare il contagio. In questo caso la multa per il non rispetto del decreto relativo alle disposizioni anti-contagio coronavirus sarà accompagnata dalla sanzione accessoria della sospensione dell&#8217;attività commerciale. Quindi bisogna fare molta attenzione a rispettare le disposizioni vigenti sul coronavirus altrimenti si rischia non solo la multa per non rispetto del decreto ma anche l&#8217;impossibilità di svolgere la propria attività commerciale per tutto il periodo di sospensione.</p>
<p class="p1">Attenzione: le attività commerciali che possono rimanere aperte in emergenza coronavirus per non rischiare una multa per non rispetto del decreto vigente devono far rispettare la distanza di 1 metro tra i clienti.</p>
<p class="p1">Chi invece gestisce e mantiene aperta un&#8217;attività commerciale che dovrebbe restare chiusa secondo le disposizione sul contenimento del coronavirus oltre a subire una multa per non rispetto del decreto vigente potrà subire la sanzione accessoria amministrativa della chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attività da 5 a 30 giorni. In caso di recidiva la multa per non rispetto del decreto contenente le regole anti-contagio coronavirus è raddoppiata e la sanzione accessoria della chiusura dell&#8217;attività è applicata nella misura massima.</p>
<p class="p1">Bisogna altresì precisare che, se vi è il rispetto di determinati criteri di merito, tempo e di competenza stabiliti dal decreto emanato dal Governo il 25 marzo 2020, anche le Regioni possono emanare ordinanze che legittimano, sanzioni e multe per il coronavirus,<b> </b>maggiormente restrittive rispetto ai decreti del Governo, pertanto in questo periodo di emergenza coronavirus si potrà rischiare la multa <span class="Apple-converted-space">  </span>non risapetto del decreto Ministeriale<span class="Apple-converted-space">  </span>o delle ordinanze regionali.</p>
<p class="p1">Se prendiamo per esempio la Regione Lombardia, l&#8217;ordinanza emessa in data 04 aprile 2020 rende obbligtorio l&#8217;utilizzo di mascherine al di fuori della propria abitazione pertanto chi esce da casa senza mascherina in Lombardia, seppure non viola il decreto ministeriale sul coronavirus pertanto non prenderà la multa per non rispatto del decreto ministerile, ma prenderà la multa per violazione dell&#8217; ordinanza regionale.</p>
<h3 class="p1"><b>Coronavirus: multa a quanto ammonta</b></h3>
<p class="p1">Ma a quanto ammonta la “multa” nel caso di violazione delle regole anti-contagio coronavirus?</p>
<p class="p1">Per capire a quanto ammonta la multa nel caso di violazione delle disposizione anti-contagio coronavirus bisogna diversificare le casistiche che si potrebbero presentare.</p>
<p class="p1">Nel caso del singolo cittadino, non in quarantena, che viola le disposizioni sulla circolazione per il contenimento del coronavirus, la multa a quanto ammonta? In questo caso la multa ammonta come minimo ad € 400 e come massimo ad € 3.000.</p>
<p class="p1">Se il predetto mancato rispetto delle regole sul contenimento del coronavirus avviene con<span class="Apple-converted-space">  </span>l&#8217;utilizzo di un veicolo la multa a quanto ammonta? La multa ammonta ad una somma maggiore di un terzo rispetto a quella base.</p>
<p class="p1">Nel caso di soggetto sottoposto a quarantena che violi le disposizioni sul contenimento del coronavirus, la multa a quanto ammonta? In questo caso non si parla propriamente di multa come intesa nel gergo comune di vera e propria ammenda che ammonta da € 500,00 ad € 5.000,00 accompagnata da arresto da 3 a 18 mesi per violazione del testo unico sulle leggi sanitarie, mentre nei casi più gravi può rischiare l&#8217;imputazione più severa di delitto contro la sanità pubblica.</p>
<p class="p1">Nel caso di soggetti che avevano subito una denuncia ex art. 650 c.p. prima del decreto del 25 marzo 2020, dopo la conversione della sanzione penale in sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni sul contenimento del coronavirus, la multa a quanto ammonta? In questo caso la multa ammonta alla metà dell&#8217;odierno minimo sanzionatorio quindi ad € 200.</p>
<p class="p1">Nel caso di esercizi commerciali che non applichino le disposizioni obbligatorie per mantenere aperta l&#8217;attività in emergenza coronavirus, la multa a quanto ammonta? La multa in questo caso ammonta ai medesimi minimi e massimi sanzionatori previsti per la violazione commessa dal singolo ma in questo caso di violazione delle disposizioni sul coronavirus il commerciante oltre alla domanda su quanto ammonta la multa dovrà preoccuparsi anche relativamente alla sanzione accessoria della sospensione dell&#8217;esercizio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Ecco le nuove sanzioni per chi non rispetta le regole</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/approfondimenti/coronavirus-sanzione/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Jerkunica Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;emanazione del decreto legge del 25 marzo 2020 sul contenimento del coronavirus quale sanzione è prevista in caso di violazione delle misure? Nel nuovo decreto legge si prevedono per la violazione delle disposizioni sul coronavirus una sanzione differenziata in relazione alle circostanze relative alla trasgressione delle norme. La sanzione per il singolo soggetto trasgressore, non sottoposto a quarantena, che non abbia rispettato le misure di contenimento del coronavirus è prevista dal decreto vigente una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può andare da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 3.000,00. Infatti nel nuovo decreto è stato previsto che per i trasgressori delle disposizioni sul coronavirus non si applicherà più la sanzione penale di tipo contravvenzionale prevista dall&#8217;art. 650 c.p. ma chiunque venga fermato dalle Forze dell&#8217;Ordine fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo in emergenza coronavirus subirà una sanzione di tipo amministrativo. La sanzione amministrativa per coronavirus potrà essere aumentata se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o per recidiva. In caso di violazione delle disposizioni sul coronavirus l&#8217;entità della sanzione amministrativa sarà stabilita dal Prefetto. Che cosa succede se per violazione delle disposizioni anti-contagio coronavirus viene elevata una sanzione amministrativa? [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><strong>Dopo l&#8217;emanazione del decreto legge del 25 marzo 2020 sul contenimento del coronavirus quale sanzione è prevista in caso di violazione delle misure?</strong></p>
<p class="p1">Nel nuovo decreto legge si prevedono per la violazione delle disposizioni sul coronavirus una sanzione differenziata in relazione alle circostanze relative alla trasgressione delle norme.</p>
<p class="p1">La sanzione per il singolo soggetto trasgressore, non sottoposto a quarantena, che non abbia rispettato le misure di contenimento del coronavirus è prevista dal decreto vigente una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può andare da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 3.000,00.</p>
<p class="p1">Infatti nel nuovo decreto è stato previsto che per i trasgressori delle disposizioni sul coronavirus non si applicherà più la sanzione penale di tipo contravvenzionale prevista dall&#8217;art. 650 c.p. ma chiunque venga fermato dalle Forze dell&#8217;Ordine fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo in emergenza coronavirus subirà una sanzione di tipo amministrativo. La sanzione amministrativa per coronavirus potrà essere aumentata se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o per recidiva. In caso di violazione delle disposizioni sul coronavirus l&#8217;entità della sanzione amministrativa sarà stabilita dal Prefetto.</p>
<p class="p1">Che cosa succede se per violazione delle disposizioni anti-contagio coronavirus viene elevata una sanzione amministrativa?</p>
<p class="p1">Nel caso di violazione delle disposizioni contro la pandemia coronavirus la competenza per le sanzioni irrogate spetta al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione. Se il Prefetto ritiene che non sussistano le condizioni di violazione delle regole per la prevenzione del contagio sul coronavirus per la sanzione amministrativa procederà ad archiviare il procedimento. Se invece il Prefetto riterrà sussistenti i presupposti della violazione delle disposizioni sul coronavirus per irrogare la sanzione provvederà ad emettere un&#8217;ordinanza di ingiunzione che verrà notificata al trasgressore in cui verrà specificato l&#8217;importo da pagare entro 60 giorni dalla ricezione dell&#8217;ordinanza.</p>
<p class="p1">Contro il provvedimento del Prefetto che determina la sanzione per violazione delle norme sul coronavirus è possibile fare ricorso allo stesso Prefetto o al Giudice di Pace.</p>
<p class="p1">Quindi anche nel caso di sanzione per coronavirus l&#8217;iter rimane lo stesso di tutte le altre sanzioni amministrative.</p>
<p class="p1">È prevista inoltre una sanzione anche per la violazione delle disposizioni per coronavirus da parte degli esercizi commerciali, attività produttive o pubblici esercizi. In questo caso la violazione delle disposizioni sul coronavirus comporta sia una sanzione pecuniaria sia la sanzione accessoria della chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione delle norme sul coronavirus la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria alla sanzione principale per la violazione di norme sul coronavirus è applicata nella sua misura massima.</p>
<h3 class="p1"><b>Coronavirus sanzione più dura</b></h3>
<p class="p1">Quindi il nuovo decreto recante le disposizioni sul coronavirus ha stabilito una sanzione più dura? Cosa è cambiato?</p>
<p class="p1">Nel caso di un singolo, non sottoposto a quarantena, che violi le disposizioni sul coronavirus la sanzione è più dura sotto il profilo pecuniario.</p>
<p class="p1">Se si dovesse guardare solo il lato economico è evidente che il nuovo decreto sul coronavirus preveda una sanzione più dura in quanto mentre prima si parlava di un&#8217;ammenda di € 206,00 ora chi viola le disposizioni sul coronavirus rischia una sanzione più dura che va da € 400,00 ad € 3.000,00.</p>
<p class="p1">Vero è che sebbene dal lato economico le nuove disposizioni sul coronavirus prevedano una sanzione più dura, dal punto di vista penale la sanzione per la violazione delle norme sul cornavirus non è più dura il nuovo ed il vecchio trasgressore non dovranno più subire un procedimento penale quindi, se si guarda alla sanzione da questo punto di vista, in caso di violazione delle disposizioni sul coronavirus oggi la sanzione non è più dura rispetto a quanto stabilito in precedenza.</p>
<p class="p1">Probabilmente la valutazione è stata effettuata tenendo di conto che soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus una sanzione più dura dal punto di vista economico può essere un maggior deterrente per gran parte della popolazione.</p>
<p class="p1">Per chi invece aveva già subito una denuncia ex art. 650 c.p. per violazione delle norme sul coronavirus la sanzione non sarà più dura neanche dal punto di vista economico in quanto per questa categoria di trasgressori il nuovo decreto prevede una trasformazione dell&#8217;imputazione penale in una sanzione amministrativa di € 200,00 corrispondente quindi all&#8217;ammenda che sarebbe stata irrogata secondo il dettato dell&#8217;art. 650 del codice penale, cioè la metà della sanzione più dura che spetta a chi viene beccato a trasgredire oggi.</p>
<p class="p1">Nel caso in cui invece la trasgressione delle norme sul coronavirus viene commessa da soggetto in quarantena una delle imputazioni che potrebbe subire è quella per violazione dell&#8217;art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie per mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento del coronavirus per cui è prevista una sanzione più dura rispetto alla mera sanzione amministrativa. In questo caso infatti chi trasgredisce le regole sul coronavirus rischia la sanzione più dura dell&#8217;arresto da 3 a 18 mesi e dell&#8217;ammenda da € 500 ad € 5.000.</p>
<p class="p1">In questa situazione di pandemia da coronavirus la sanzione sarà ancora più dura nel caso di applicazione dell&#8217;art. 452 c.p. cioè nel caso in cui il trasgressore venga imputato di delitto contro la sanità pubblica. In quest&#8217;ultimo caso la sanzione più dura prevista contro la diffusione del coronavirus è la pena della reclusione da 1 a 5 anni, in quanto vine comminata a colo i quali consapevolmente metto a richio la salute altrui.</p>
<h3 class="p1"><b>Coronavirus sanzione e carcere</b></h3>
<p class="p1">Quindi bisogna ben distinguere le casistiche in cui la violazione delle norme sul coronavirus comportano una sanzione pecuniaria e il carcere.</p>
<p class="p1">Per chi contagia volontariamente altre persone consapevole di essere affetto da coronavirus non vi è una sanzione ma il carcere per il reato di lesioni personali o omicidio volontario in relazione alle conseguenze derivate dal suo gesto.</p>
<p class="p1">In questo caso di consapevole diffusione di coronavirus non verrà comminata una mera sanzione ma il carcere, o meglio la pena detentiva del carcere, stabilita dagli articoli 575 e 582 del codice penale.</p>
<p class="p1">Per l&#8217;omicidio colposo derivato dalla volontaria diffusione di coronavirus la vera “sanzione” è il carcere nella misura non inferiore a 21 anni.</p>
<p class="p1">Le lesioni colpose derivate dalla volontaria diffusione del coronavirus potrebbero invece comportare la “sanzione” o meglio la pena del carcere da 6 mesi a 3 anni.</p>
<p class="p1">Anche per chi, senza l&#8217;intenzione di diffondere l&#8217;epidemia, viola le norme sul coronavirus la sanzione è il carcere per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo.</p>
<p class="p1">Il reato di lesioni colpose determinate dalla diffusione del coronavirus comporta sia una sanzione pecuniaria sia il carcere, in particolare la pena base prevede la reclusione fino a 3 mesi e la multa fino ad € 309.</p>
<p class="p1">Nel caso di imputazione per omicidio colposo derivato da diffusione di coronavirus non vi è sanzione ma carcere per il trasgressore per aver determinato la morte di una o più persone tramite la diffusione del coronavirus ed in particolare è prevista una pena base che va da un minimo di 6 mesi di reclusione in carcere ad un massimo di 6 anni.</p>
<p class="p1">Nel caso in cui invece si venga imputati per ex art. 452 c.p. per violazione delle norme sul coronavirus non vi è sanzione pecuniaria ma il carcere nella misura minima da 6 mesi a 3 anni nei casi meno gravi fino alla pena del carcere da 3 a 12 anni per capo di imputazione più grave.</p>
<p class="p1">Nel caso in cui infine il trasgressore è punito per reato contro le disposizioni del Testo unico sulle leggi della sanità per violazione delle regole imposte contro la diffusione del coronavirus è prevista sia la sanzione pecuniaria sia il carcere o meglio l&#8217;arresto.</p>
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		<title>Avvocato e coronavirus: NO alla pubblicità e al recupero della Clientela</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/approfondimenti/covid-19-coronavirus-avvocato/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Jerkunica Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>In questo periodo di emergenza coronavirus l&#8217;avvocato che fa pubblicità promuovendo proficue cause di risarcimento del danno alla salute causa coronavirus detto COVID 19 potrebbe subire una sanzione disciplinare dal proprio Ordine di appartenenza. L&#8217;organismo congressuale forense ha emesso una circolare con la quale stigmatizza il comportamento dell&#8217;avvocato che durante l&#8217;emergenza coronavirus COVID19 approfitta della situazione per accaparrarsi clientela. Se quindi durante questa emergenza coronavirus COVID19 l&#8217;avvocato fa pubblicità, per esempio, per proficue azioni risarcitorie nei confronti di medici impegnati nella cura di pazienti affetti da COVID19 coronavirus, oppure in costanza di questa pandemia coronavirus COVID19 l&#8217;avvocato promuove vertenze contro strutture per anziani per accaparrarsi clientela, potrebbe essere sanzionato dal proprio ordine di appartenenza per violazione dei principi etici dell&#8217;avvocatura. Questo tipo di sanzione viene comminata in quanto l&#8217;avvocato che collega l&#8217;emergenza coronavirus COVID19 all&#8217;opportunità di risarcimento del danno alla salute secondo il consiglio nazionale forense CNF crea un danno all&#8217;immagine dell&#8217;Avvocatura violando le regole di corretta comunicazione rispettosa della responsabilità sociale dell&#8217;avvocato soprattutto in periodo di emergenza coronavirus COVID19. La segnalazione è arrivata anche dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici che ha segnalato il diffondersi di questa pratica da parte di qualche avvocato durante l&#8217;emergenza coronavirus. In particolare [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><em>In questo periodo di emergenza coronavirus l&#8217;avvocato che fa pubblicità promuovendo proficue cause di risarcimento del danno alla salute causa coronavirus detto COVID 19 potrebbe subire una sanzione disciplinare dal proprio Ordine di appartenenza.</em></p>
<p class="p1">L&#8217;organismo congressuale forense ha emesso una circolare con la quale stigmatizza il comportamento dell&#8217;avvocato che durante l&#8217;emergenza coronavirus COVID19 approfitta della situazione per accaparrarsi clientela. Se quindi durante questa emergenza coronavirus COVID19 l&#8217;avvocato fa pubblicità, per esempio, per proficue azioni risarcitorie nei confronti di medici impegnati nella cura di pazienti affetti da COVID19 coronavirus, oppure in costanza di questa pandemia coronavirus COVID19 l&#8217;avvocato promuove vertenze contro strutture per anziani per accaparrarsi clientela, potrebbe essere sanzionato dal proprio ordine di appartenenza per violazione dei principi etici dell&#8217;avvocatura.</p>
<p class="p1">Questo tipo di sanzione viene comminata in quanto l&#8217;avvocato che collega l&#8217;emergenza coronavirus COVID19 all&#8217;opportunità di risarcimento del danno alla salute secondo il consiglio nazionale forense CNF crea un danno all&#8217;immagine dell&#8217;Avvocatura violando le regole di corretta comunicazione rispettosa della responsabilità sociale dell&#8217;avvocato soprattutto in periodo di emergenza coronavirus COVID19.</p>
<p class="p1">La segnalazione è arrivata anche dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici che ha segnalato il diffondersi di questa pratica da parte di qualche avvocato durante l&#8217;emergenza coronavirus. In particolare si è rilevato che, per danno alla salute da coronavirus, qualche avvocato ha incentivato, offrendo consulenze gratuite, vertenze contro medici, strutture ospedaliere o strutture per anziani.</p>
<p class="p1">Anche la Cassa di previdenza dei medici ha presentato un esposto urgente all&#8217;Autorità garante della concorrenza per la scorretta pubblicità, tenuto soprattutto conto del periodo di emergenza coronavirus, COVID19 di qualche avvocato contro le strutture sanitarie, medici e strutture per anziani.</p>
<h3 class="p1"><b>Coronavirus </b>COVID19<b> avvocato studio legale</b></h3>
<p class="p1"><strong>L&#8217;avvocato o lo studio legale che durante il coronavirus COVID19 verrà segnalato al proprio Ordine di appartenenza subirà un&#8217;istruttoria per verificare se la pubblicità effettuata dall&#8217;avvocato o studio legale per la promozione di cause per coronavirus COVID19 abbia o meno assunto la forma illegittima di pubblicità per accaparramento clientela si sensi dell&#8217;art. 37 del Codice deontologico.</strong></p>
<p class="p1">L&#8217;avvocato o studio legale che in emergenza coronavirus COVID19 viola le disposizioni deontologiche sull&#8217;accaparramento della clientela pubblicando messaggi che invitano alla proposizione di cause contro medici, strutture ospedaliere, strutture per anziani per mala gestio dei casi coronavirus a mezzo di avvocato rischia la sanzione della censura cioè di biasimo formale da parte dell&#8217;Ordine di appartenenza.</p>
<p class="p1">L&#8217;avvocato o studio legale che in emergenza coronavirus COVID19 porta avanti pratiche scorrette pubblicitarie di promozione di vertenze che sfruttano le debolezze dei singoli potenziali clienti durante la pandemia coronavirus rischiano anche la denuncia all&#8217;autorità garante della concorrenza.</p>
<p class="p1">Vi sono stati anche casi in cui alcune aziende hanno fornito assistenza legale gratuita attraverso un proprio avvocato interno o studio legale per ogni evenienza derivante da emergenza coronavirus COVID19 pur avendo oggetto sociale diverso dalla tutela legale.</p>
<p class="p1">Queste aziende che forniscono consulenza da parte di avvocato interno o studio legale contro casi di malasanità da coronavirus COVID19 rischiano invece una denuncia nei confronti dell&#8217;autorità garante della concorrenza.</p>
<p class="p1">I casi segnalati, secondo comunicato dell&#8217;Organismo congressuale forense, di avvocato o studio legale che fa pubblicità contro la malasanità da coronavirus COVID19 restano circoscritti e la categoria di avvocato o studio legale resta vicina a chi, in questo periodo di pandemia da coronavirus COVID19, mette a repentaglio la propria vita ogni giorno a sostegno dell&#8217;emergenza coronavirus come medici, infermieri di strutture ospedaliere o di strutture per anziani.</p>
<h3 class="p1">COVID19 <b>Coronavirus avvocato per sanzione</b></h3>
<p class="p1">In molti d&#8217;altro canto in questo periodo di emergenza coronavirus si sono rivolti ad un avvocato per la sanzione subita per violazione delle disposizioni sul contenimento del coronavirus COVID19.</p>
<p class="p1">Se nel primo periodo di emergenza coronavirus COVID19 alcuni si rivolgevano all&#8217;avvocato per una sanzione di tipo penale cioè l&#8217;ammenda o l&#8217;arresto, in questa seconda fase di norme per il contenimento del coronavirus COVID19 chi si rivolge all&#8217;avvocato lo fa per una sanzione di tipo amministrativo.</p>
<p class="p1">Per sanzione di tipo penale come l&#8217;ammenda la nomina dell&#8217;avvocato o d&#8217;ufficio o di fiducia era obbligatoria in quanto la difesa nel procedimento penale non è facoltativa e, sia nel caso in cui il trasgressore avesse voluto opporsi al decreto penale di condanna, sia nel caso contrario, per questa sanzione penale per coronavirus l&#8217;avvocato doveva essere nominato o di fiducia o d&#8217;ufficio dalla Procura.</p>
<p class="p1">La nomina dell&#8217;avvocato per sanzione di tipo penale in emergenza coronavirus COVID19 doveva avvenire contestualmente alla notifica della contravvenzione. Quindi la nomina di fiducia o d&#8217;ufficio dell&#8217;avvocato per sanzione per violazione delle disposizioni sul contenimento del coronavirus poteva avvenire nel momento in cui il trasgressore veniva fermato dalle Forze dell&#8217;Ordine o, nel caso in cui la sanzione fosse stata notificata successivamente alla violazione la nomina dell&#8217;avvocato poteva avvenire successivamente al controllo delle Forze dell&#8217;Ordine.</p>
<p class="p1">Successivamente al decreto del 25 marzo 2020, con la trasformazione della sanzione di tipo penale in sanzione di tipo amministrativo per violazione delle disposizioni sul contenimento del coronavirus COVID19 per quest&#8217;ultimo tipo di sanzione per coronavirus COVID19 la nomina di un avvocato non è richiesta al momento della irrogazione della sanzione. La nomina di un avvocato per questo tipo di sanzione in emergenza coronavirus COVID19 può avvenire nel caso in cui il soggetto che ha subito la sanzione voglia dimostrare di avere avuto i requisiti per poter circolare in emergenza coronavirus.</p>
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		<title>Coronavirus: Spieghiamo nel dettaglio i casi di Denuncia</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/approfondimenti/coronavirus-denuncia/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Jerkunica Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Scopriamo insieme la denunzia per Coronavirus. I nuovi trasgressori possono subire denunce per violazione delle disposizioni sul coronavirus?</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Sino al 25 marzo 2020 chiunque veniva colto in violazione delle disposizioni sulla circolazione contro il contagio per emergenza coronavirus rischiava la denuncia penale da parte delle autorità. A causa dell&#8217;emergenza coronavirus la denuncia quindi poteva scattare nel caso in cui un soggetto si fosse trovato al di fuori della propria abitazione senza comprovati motivi di necessità, lavoro o sanitari. In questo caso la denuncia in piena emergenza coronavirus comportava l&#8217;apertura di un procedimento penale a carico del trasgressore per violazione dell&#8217;art. 650 del codice penale, se non per più grave reato di delitto colposo contro la salute pubblica ex art. 452 c.p. nel caso in cui il trasgressore avesse subito una denuncia per violazione della quarantena da coronavirus.</p>
<p class="p1">Nel caso di denuncia per violazione delle disposizioni sul coronavirus il trasgressore non rischiava solo la pena accessoria dell&#8217;ammenda fino ad € 206,00 ma anche un decreto penale di condanna che gli sarebbe stato notificato al termine delle indagini preliminari espletate all&#8217;interno del procedimento penale.</p>
<p class="p1"><strong>Cosa succede invece adesso alle denunce già sporte per violazione delle disposizioni sul coronavirus? Possono i nuovi trasgressori subire denunce per violazione delle disposizioni sul coronavirus ?</strong></p>
<p class="p1">A seguito dell&#8217;emanazione del decreto del 25 marzo 2020 coloro che nel periodo precedente allo stesso hanno subito una denuncia per violazione delle disposizioni sul coronavirus ex art. 650 c.p. rischiano ancora di vedersi recapitare un decreto penale di condanna? La risposta è: no ! La denuncia ex art. 650 c.p. subita durante l&#8217;emergenza coronavirus nel periodo antecedente all&#8217;emanazione del suddetto decreto verrà sostituita con la sanzione amministrativa di € 200,00 cioè la metà rispetto al minimo previsto dal nuovo decreto.</p>
<p class="p1">Chi invece ha subito una denuncia ex art. 452 c.p. perché nonostante affetto da coronavirus e sottoposto a misura di quarantena circolava senza giustificata motivazione mettendo a repentaglio la sanità pubblica sarà sottoposto a procedimento penale.</p>
<p class="p1">Nel nuovo decreto emanato per l&#8217;emergenza coronavirus solo la denuncia ex art. 650 c.p. viene sostituita con sanzione amministrativa, mentre nel caso di attentato alla salute pubblica resta perseguibile con denuncia chi nonostante affetto da coronavirus violi la quarantena con il rischio di diffondere il contagio.</p>
<p class="p1">Perché coloro che hanno violato le disposizioni sul coronavirus con violazione dell&#8217;articolo 650 cp possono godere della successiva previsione per gli stessi comportamenti in violazione delle norme relative alla circolazione in pendenza di pandemia da coronavirus e chi ha violato le norme relative alla circolazione in costanza di pandemia da coronavirus ed è indagato per i reato previsto e punto dall&#8217;art 452 del cp non può godere della successiva modifica legislativa ? Perché la legge cha ha previsto che la denuncia da coronavirus sia trasformata in sanzione amministrativa, e quindi<span class="Apple-converted-space">  </span>in ossequi al principio dell&#8217;applicazione della norma più favorevole al trasgressore, che vige in diritto penale, si applica anche a chi ha subito la denuncia per coronavirus prima della modifica legislativa. La denunzia per coronavirus prevista dalla violazione dell&#8217;art 452 Codice penale, per colori che pur positivi al coronavirus hanno violato le norme di sicurezza, non è stata depenalizzata.</p>
<h3 class="p1"><b>Coronavirus il reato</b></h3>
<p class="p1">Pertanto con il nuovo decreto chi ha<span class="Apple-converted-space"> </span>commesso il reato “coronavirus” perché ha violato o violi le norme sulla circolazione, e non gli sia stata imposta la misura della quarantena perché affetto da coronavirus, non commette reato perché la circolazione in costanza di pandemia da coronavirus non è più considerata reato ma sanzione amministrativa.</p>
<p class="p1">Prima del decreto chi veniva sorpreso a trasgredire le norme sul coronavirus commetteva un reato per non aver rispettato un provvedimento dato dall&#8217;autorità per ragioni di sicurezza pubblica e per questo reato commesso in emergenza coronavirus poteva essere comminata la pena dell&#8217;arresto fino a 3 mesi e dell&#8217;ammenda fino ad € 206,00.</p>
<p class="p1">Dopo il decreto del 25 marzo 2020 invece chi viene sorpreso a violare le prescrizioni anticontagio coronavirus non commette reato e quindi a suo carico non si aprirà un procedimento penale per il reato di violazione delle norme sul coronavirus, ma dovrà comunque subire una sanzione amministrativa che potrà essere comminata da un minimo di € 400 ad un massimo di € 3.000,00.</p>
<p class="p1">Inoltre, nonostante non costituisca più reato, se in emergenza coronavirus la violazione delle norme sulla circolazione avviene mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo la sanzione viene aumentata di un terzo.</p>
<p class="p1">Invece la violazione delle norme commessa da un soggetto in quarantena perchè risultato positivo al coronavirus resta reato. In questo caso il reato imputato, tenuto conto del rischio di contagio del coronavirus, potrebbe essere grave: si potrebbe infatti aprire un procedimento penale per reato contro la salute pubblica. Il reato per procurata epidemia coronavirus potrebbe comportare una pena che va dai 3 ai 12 anni di carcere. Oppure quest&#8217;ultimo comportamento del trasgressore affetto da coronavirus potrebbe costituire un reato minore cioè una contravvenzione prevista dal Testo Unico delle Leggi sanitarie per cui chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva come il coronavirus commette reato per cui è previsto l&#8217;arresto da 3 a 18 mesi e l&#8217;ammenda da € 500 ad € 5.000.</p>
<p class="p1">Attenzione: la contravvenzione comminata per la suddetta violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus è comunque un reato e non una mera sanzione amministrativa pertanto viene annotata nel casellario giudiziale di chi commette il reato trasgredendo le norme sul coronavirus. Inoltre occorre precisare che se questo tipo di reato in piena emergenza coronavirus viene commesso da chi esercita una professione sanitaria la pena viene ulteriormente aumentata.</p>
<h3 class="p1">Coronavirus multa e sanzioni</h3>
<p class="p1">Bisogna fare molta attenzione a non confondere quella che nel gergo comune viene definita “multa” per violazione delle norme sul coronavirus con l&#8217;ammenda per violazione delle norme anticontagio coronavirus.</p>
<p class="p1">Molti hanno fatto confusione nel primo periodo di emergenza coronavirus definendo<span class="Apple-converted-space">  </span>“multa” la sanzione pecuniaria dei 206 euro, ma i 206 euro non potevano definirsi una “multa” in emergenza coronavirus ma una vera e propria ammenda cioè una sanzione comminata per un reato minore: la contravvenzione.</p>
<p class="p1">Se dobbiamo prendere come termine di paragone la definizione che nel gergo comune si dà alla multa, come per esempio alla sanzione per violazione del codice della strada, allora sarebbe più giusto definire multa per violazione delle norme sul coronavirus l&#8217;attuale sanzione amministrativa introdotta con il nuovo decreto.</p>
<p class="p1">In questo caso infatti chi viola le norme sul coronavirus rischia una “multa” che comporta solo un esborso di danaro non pregiudicando la cd. fedina penale del trasgressore.</p>
<p class="p1">Chi invece viene denunciato per violazione del Testo Unico delle Leggi sanitarie per non avere osservato un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del coronavirus non viene sanzionato con una “<i>multa</i>” ma con un&#8217;ammenda in quanto commette reato per cui è previsto l&#8217;arresto da 3 a 18 mesi e l&#8217;ammenda da € 500,00 ad € 5.000,00.</p>
<p class="p1"><strong>Attenzione:</strong> la norma che trasforma le ammende comminate per violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus in “<i>multe</i>”, come vengono chiamate in gergo le sanzioni amministrative, è retroattiva, cioè prevede la trasformazione da ammenda a “multa” di € 200,00 anche per i trasgressori delle norme sul coronavirus colti in flagranza prima dell&#8217;emanazione del decreto.</p>
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