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	<title>Responsabilità Penale &#8211; Studio Legale Milano Jerkunica</title>
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	<description>Risarcimento danni alla persona</description>
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		<title>Riforma del Giudice di Pace 2016</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/studio-legale-responsabilita-civile/riforma-del-giudice-pace-2016/</link>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato risarcimento danni Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma del giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La riforma Il 28 aprile 2016, è stata emanata la Legge N. 57 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a realizzare la riforma degli Uffici del Giudice di Pace accorpando i giudici di Pace ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT), che rappresentano i Giudici monocratici Togati del tribunale. E&#8217; nato quindi un nuovo giudice: Il Giudice Onorario di Pace (futuro GOP). Cosa cambia per i Giudici ? I rappresentati del Pubblico Ministero ovvero i Vice Procuratori Onorari (VPO) saranno inseriti all&#8217;interno delle procure in un&#8217;articolazione denominata &#8220;ufficio dei vice procuratori onorari&#8221;. Sono cambiati i requisiti di accesso alla magistratura onoraria, le cause di incompatibilità, la durata dell&#8217;incarico, gli illeciti disciplinari, l indennità dei magistrati onorari, che sarà in parte fissa ed in parte variabile, il regime previdenziale e assistenziale, il limite di età a 65 anni. Cosa cambia per il cittadino e per l&#8217;avvocato ? In relazione al diritto civile al nuovo Giudice Onorario di Pace ovvero il GOP, è stata attribuita In materia civile: La volontaria giurisdizione in materia condominiale La volontarie giurisdizioni meno complesse in materia successoria e di comunione La competenza per valore del nuovo Giudice di Pace è portata Dagli attuali 5 mila [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h4>La riforma</h4>
<p>Il 28 aprile 2016, è stata emanata la Legge N. 57 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a realizzare la riforma degli Uffici del Giudice di Pace accorpando i giudici di <strong>Pace ai </strong><strong>Giudici Onorari di T</strong><strong>ribunale (GOT)</strong>, che rappresentano i Giudici monocratici Togati del tribunale.</p>
<p>E&#8217; nato quindi un nuovo giudice: <strong>Il </strong><strong>Giudice Onorario di P</strong><strong>ace (futuro GOP)</strong>.</p>
<h4>Cosa cambia per i Giudici ?</h4>
<p>I rappresentati del Pubblico Ministero ovvero i Vice Procuratori Onorari (VPO) saranno inseriti all&#8217;interno delle procure in un&#8217;articolazione denominata &#8220;ufficio dei vice procuratori onorari&#8221;.</p>
<p>Sono cambiati i requisiti di accesso alla magistratura onoraria, le cause di incompatibilità, la durata dell&#8217;incarico, gli illeciti disciplinari, l indennità dei magistrati onorari, che sarà in parte fissa ed in parte variabile, il regime previdenziale e assistenziale, il limite di età a 65 anni.</p>
<h4>Cosa cambia per il cittadino e per l&#8217;avvocato ?</h4>
<p>In relazione al diritto civile al nuovo <strong>Giudice Onorario di Pace ovvero il GOP</strong>, è stata attribuita</p>
<p>In materia civile:</p>
<ul>
<li>La volontaria giurisdizione in materia condominiale</li>
<li>La volontarie giurisdizioni meno complesse in materia successoria e di comunione</li>
</ul>
<p>La competenza per valore del nuovo Giudice di Pace è portata</p>
<ul>
<li>Dagli attuali 5 mila euro fino a 30 mila euro</li>
<li>Per i sinistri e gl incidenti stradali stradali dagli attuali 20 mila euro fino a 50 mila euro</li>
<li>La possibilità di decidere secondo equità le cause dagli attuali 1100,00 mille euro fino a 2.500 mila euro</li>
<li>I procedimenti di espropriazione mobiliare, secondo le direttive del magistrato togato</li>
</ul>
<p>In materia penale, saranno di competenza del Giudice di pace:</p>
<ul>
<li>La minaccia semplice</li>
<li>Il furto perseguibile a querela</li>
<li>Il rifiuto di prestare le proprie generalità</li>
<li>L&#8217;abbandono di animali</li>
<li>Le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette</li>
<li>I fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Risarcimento danno per il macroleso  menomazione e disabilità</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/responsabilita-medica-malasanita/risarcimento-danno-per-macroleso-menomazione-disabilita/</link>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato risarcimento danni Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortuni sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Risarcimento danno al macroleso &#8211; Menomazione e disabilità In responsabilità civile per “leso” si intende il danneggiato affetto da lesione, temporanea o permanente, all’integrità psicofisica. Per “macroleso” si definisce il danneggiato, non autonomo o non completamente autonomo, affetto da una grave menomazione da comprometterne l&#8217;autonomia nelle attività quotidiane. I danneggiati più devastati sono coloro che hanno subito lesioni gravi al sistema nervoso centrale, quali ad esempio la lesione spinale ed il trauma cranio encefalico grave, lesioni dovute nella misura del 50% ad incidenti stradali e per il 20% ad l’infortuni sul lavoro. Disabilità e menomazione Per ottenere il completo risarcimento del danno di un macroleso l&#8217;avvocato deve documentare e distinguere tra menomazione e disabilità. La menomazione, accertata secondo parametri medici, consiste in ciò che non va in una parte dell’organismo e nella sua funzione, mentre la disabilità, accertata con metodi non medici, è l&#8217;incapacità dell’individuo di fare fronte a necessità personali, sociali ed occupazionali o comportamentali e consiste nella differenza fra quello che l’individuo può fare e quello che l’individuo dovrebbe o vorrebbe fare. Riconoscimento del danno Rilevano ai fini del risarcimento del danno di un macroleso, ai fini della menomazione le disfunzioni fisiologiche dei sistemi e delle strutture corporee [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Risarcimento danno al macroleso &#8211; Menomazione e disabilità</h3>
<p>In responsabilità civile per “leso” si intende il danneggiato affetto da lesione, temporanea o permanente, all’integrità psicofisica. Per “macroleso” si definisce il danneggiato, non autonomo o non completamente autonomo, affetto da una grave menomazione da comprometterne l&#8217;autonomia nelle attività quotidiane.<br />
I danneggiati più devastati sono coloro che hanno subito lesioni gravi al sistema nervoso centrale, quali ad esempio la lesione spinale ed il trauma cranio encefalico grave, lesioni dovute nella misura del 50% ad incidenti stradali e per il 20% ad l’infortuni sul lavoro.</p>
<h3>Disabilità e menomazione</h3>
<p>Per ottenere il completo risarcimento del danno di un macroleso l&#8217;avvocato deve documentare e distinguere tra menomazione e disabilità.<br />
La <strong>menomazione</strong>, accertata secondo parametri medici, consiste in ciò che non va in una parte dell’organismo e nella sua funzione, mentre la <strong>disabilità</strong>, accertata con metodi non medici, è l&#8217;incapacità dell’individuo di fare fronte a necessità personali, sociali ed occupazionali o comportamentali e consiste nella differenza fra quello che l’individuo può fare e quello che l’individuo dovrebbe o vorrebbe fare.</p>
<h3>Riconoscimento del danno</h3>
<p>Rilevano ai fini del risarcimento del danno di un <strong>macroleso</strong>, ai fini della menomazione le disfunzioni fisiologiche dei sistemi e delle strutture corporee incluse le funzioni psicologiche, le <strong>funzioni corporee</strong> (ad esempio le funzioni mentali, sensoriali e dolore. Le funzioni della voce e dell’eloquio, del sistema cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio. Le funzioni del sistema digestivo, metabolico e endocrino, quelle genitourinarie e riproduttive, quelle neuromuscoloscheletriche e collegate al movimento, cute e strutture associate), mentre si intendono per <strong>strutture corporee</strong> (ad esempio le strutture del sistema nervoso, gli occhi, le orecchie e le strutture collegate. Le strutture della voce e all’eloquio, le strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e respiratorio. Il sistema digestivo, metabolico e endocrino, il sistema genitourinario e riproduttivo. Le strutture collegate al movimento ed alla cute).</p>
<p>La<strong> disabilità</strong> è un concetto più ampio e ricomprende ampie categorie quali attività, cioè l&#8217;esecuzione di un azione da parte del danneggiato, la partecipazione, cioè il coinvolgimento del danneggiato in situazioni di vita (ad esempio: apprendimento e applicazione della conoscenza, compiti e richieste di carattere generale, comunicazione, mobilità, cura della propria persona; vita domestica; interazioni e relazioni interpersonali) principali aree della vita quali vita di comunità, sociale e civica, fattori ambientali quali caratteristiche, del mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti, che possono avere impatto sulle prestazioni, supporto e relazioni.</p>
<p>Per il risarcimento del danno al soggetto leso o marcoleso sono rilevanti e vanno ben documentate dall&#8217;avvocato esperto le seguenti limitazioni: atti essenziali alla vita quotidiana (come alimentarsi, lavarsi, vestirsi, uscire di casa&#8230;), le attività affettive e familiari (rapporti familiari e sessuali, educazione dei figli&#8230;), le attività di svago in rapporto allo stato anteriore (leggere, scrivere, spettacoli, attività sportive, ecc.) e le attività scolastiche, di formazione e di attività professionale.</p>
<h3>Il risarcimento dei danni al macroleso</h3>
<p>Per il <strong>risarcimento dei danni</strong> ai danneggiati macrolesi oltre alle voci risarcitorie classiche, quali il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale, il danno da lucro cessante, il danno emergente, è importante documentare i danni emergenti futuri quali: la necessità di ospedalizzazione più frequente con il passare degli anni, le terapie farmacologiche, le eventuali protesi, i trattamenti riabilitativi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli adattamenti dell’abitazione ai presidi sanitari e ove non sia possibile l’acquisto di nuova abitazione. L’assistenza medica, specialistica ed infermieristica, non fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e l’assistenza generica da parte di terza persona.</p>
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		<title>Infortunio sul lavoro</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/avvocato-incidenti-stradali/infortunio-sul-lavoro/</link>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato risarcimento danni Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortuni sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Jerkunica di Milano, grazie anche alla collaborazione con esperti consulenti, offre consulenza stragiudiziale ed attività giudiziale in materia di infortunio sul lavoro sia nei confronti dell'INAIL per l'ottenimento di rendite vitalizie e per il riconoscimento di infortunio sul lavoro ed in itinere.</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: justify;">Lo Studio Legale Jerkunica di Milano, grazie anche alla collaborazione con esperti consulenti, offre consulenza stragiudiziale ed attività giudiziale in materia sia di infortunio sul lavoro sia nei confronti dell&#8217;INAIL per l&#8217;ottenimento di <b>rendite vitalizie </b>e per il riconoscimento di <b>infortunio sul lavoro</b> ed <b>in itinere</b>.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Lo Studio Legale Jerkunica offre altresì consulenza stragiudiziale ed attività giudiziale in materia di infortunio sul lavoro contro i responsabili civili e penali (e gli eventuali istituti assicurativi privati) per il risarcimento del<b> danno differenziale</b> (<b>patrimoniale:</b> danno emergente e lucro cessante; <b>non patrimoniale</b>: biologico, morale, vita di relazione, ecc…).</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">L&#8217;infortunio sul lavoro è un evento occorso al lavoratore per <b>causa violenta</b> in <b>occasione di lavoro</b>, da cui sia derivata la morte o inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) o inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">L&#8217;infortunio sul lavoro può verificarsi sia per una semplice fatalità sia perché il datore di lavoro non ha rispettato le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro ex articolo 2087 Cod. Civ. ed ex Decr. Legisl. 81/2008 (sorveglianza e adozione delle idonee misure antinfortunistiche, utilizzo di strumenti di lavoro idonei, ecc.).</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Se l&#8217;infortunio si è verificato per semplice fatalità, l&#8217;<b>assicurazione INAIL</b> esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortunio sul lavoro, il lavoratore avrà diritto di ricevere un <b>indennizzo</b> Inail, liquidato in un unica soluzione monetaria se il danno è compreso tra il 6% e il 16%, rendita vitalizia se il danno è superiore al 16 %.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">L&#8217;assicurazione INAIL copre anche l&#8217;<b>infortunio in itinere</b>, cioè quello occorso ai lavoratori durante il normale percorso:</p>
<ul class="ul1" style="text-align: justify;">
<li class="li1">dall&#8217;abitazione al lavoro</li>
<li class="li1">tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro</li>
<li class="li1">dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti</li>
</ul>
<p class="p2" style="text-align: justify;">La <b>responsabilità del datore di lavoro </b>per infortunio sul lavoro<b> </b>sorge quando questo non ha osservato gli obblighi imposti per la tutela del lavoratore.</p>
<p class="p2" style="text-align: justify;">La <b>responsabilità civile</b> del datore di lavoro è disciplinata dall&#8217;art. 2087 Cod. Civ. che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, onde evitare il verificarsi di infortunio sul lavoro<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Il lavoratore ha il diritto di richiedere al datore di lavoro il <b>risarcimento del “danno differenziale</b>” derivante da infortunio sul lavoro, cioè della differenza tra quanto indennizzato dall’INAIL e la somma che spetta al lavoratore con l’applicazione delle tabelle del danno biologico.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><b>MALATTIE PROFESSIONALI</b></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Lo Studio Legale Jerkunica di Milano, grazie anche alla collaborazione con esperti consulenti, offre consulenza stragiudiziale ed attività giudiziale sia nei confronti dell&#8217;INAIL, per il riconoscimento delle malattie professionali (ipoacusie e sordità da rumore, patologie da esposizione a sostanze tossiche e cancerogene, da vibrazione, da sovraccarico biomeccanico, esposizione ad amianto ecc..) sia nei confronti dei responsabili per il risarcimento del<b> danno differenziale</b> (<b>patrimoniale:</b> danno emergente e lucro cessante; <b>non patrimoniale</b>: biologico, morale, vita di relazione, ecc…) relativo alle malattie professionali.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Per <b>malattia professionale</b> si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell&#8217;ambiente in cui si svolge l&#8217;attività lavorativa.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">La malattia professionale può comportare incapacità al lavoro o, nei casi più gravi, la morte.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">L&#8217;assicurazione INAIL tutela la malattia professionale secondo un sistema misto:</p>
<ul class="ul1" style="text-align: justify;">
<li class="li1">malattie tabellate, tassativamente elencate nella lista delle malattie professionali</li>
<li class="li1">malattie non tabellate</li>
</ul>
<p class="p2" style="text-align: justify;">Affinché vi sia il riconoscimento della malattia professionale si devono verificare le seguenti circostanze:</p>
<p class="p2" style="text-align: justify;">1) la malattia deve essere stata contratta a seguito dell&#8217;esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni assicurate</p>
<p class="p2" style="text-align: justify;">2) il lavoratore deve essere persona assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali</p>
<p class="p2" style="text-align: justify;">3) deve sussistere un rapporto causale diretto ed efficiente tra l&#8217;origine professionale e la malattia</p>
<p class="p2" style="text-align: justify;">4) la malattia deve rappresentare l&#8217;effetto di una graduale e progressiva azione causata dai fattori professionali</p>
<p class="p2" style="text-align: justify;">Il lavoratore ha il diritto di richiedere al datore di lavoro il risarcimento del “danno differenziale” derivante da malattia professionale, cioè della differenza tra quanto indennizzato dall’INAIL e la somma che spetta al lavoratore con l’applicazione delle tabelle del danno biologico.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Norme per l&#8217;omicidio stradale</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/avvocato-incidenti-stradali/norme-omicidio-stradale/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato risarcimento danni Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipografia e della stampa. Lorem Ipsum è considerato il testo segnaposto standard sin dal sedicesimo secolo, quando un anonimo tipografo prese una cassetta di caratteri e li assemblò per preparare un testo campione. È sopravvissuto non solo a più di cinque secoli, ma anche al passaggio alla videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente inalterato. </p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Principali norme che regolano l&#8217;omicidio stradale e le lesioni personali stradali e la guida in stato di alterazione psico fisica dovuta all&#8217;assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>Codice Penale</b></span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 589-bis<span class="Apple-converted-space">  </span>Omicidio stradale</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 589-ter<span class="Apple-converted-space">  </span>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 590-bis<span class="Apple-converted-space">  </span>Lesioni personali stradali gravi o gravissime</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 590-ter<span class="Apple-converted-space">  </span>Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 590-quater<span class="Apple-converted-space">  </span>Computo delle circostanze</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 590-quinquies<span class="Apple-converted-space">  </span>Definizione di strade urbane e extraurbane</span></p>
<p class="p5"><span class="s2">Art. 590-sexies<span class="Apple-converted-space">  </span></span><span class="s1">Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario</span></p>
<p class="p7"><span class="s1"><b>Codice di Procedura Penale</b></span></p>
<p class="p8"><span class="s1">Art. 224-bis<span class="Apple-converted-space">  </span>Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 359-bis Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 380<span class="Apple-converted-space">  </span>Arresto obbligatorio in flagranza</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 381<span class="Apple-converted-space">  </span>Arresto facoltativo in flagranza</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 406<span class="Apple-converted-space">  </span>Proroga del termine</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 429<span class="Apple-converted-space">  </span>Decreto che dispone il giudizio</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 550<span class="Apple-converted-space">  </span>Casi di citazione diretta a giudizio</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 552<span class="Apple-converted-space">  </span>Decreto di citazione a giudizio</span></p>
<p class="p7"><span class="s1"><b>Codice della strada</b></span></p>
<p class="p9"><span class="s3">Art. 186<span class="Apple-converted-space">  </span></span><span class="s1">Guida in stato di ebbrezza</span></p>
<p class="p10"><span class="s4">Art. 186<span class="Apple-converted-space">  </span>bis </span><span class="s1">Guida sotto l&#8217;influenza dell&#8217;alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per<br />
i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l&#8217;attività di trasporto di persone o di cose</span></p>
<p class="p9"><span class="s3">Art. 187. </span><span class="s1">Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 189. Comportamento in caso di incidente</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 219. Revoca della patente di guida </span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all&#8217;accertamento di reati</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato</span></p>
<p class="p12"><span class="s1"><b>Codice Penale</b></span></p>
<p class="p4"><span class="s1"><b>Art. 589-bis &#8211; Omicidio stradale</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all&#8217;articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">La pena di cui al comma precedente si applica altresì:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un&#8217;intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell&#8217;autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l&#8217;evento non sia esclusiva conseguenza dell&#8217;azione o dell&#8217;omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.</span></p>
<p class="p16"><span class="s1"><i>Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di cui al presente articolo vedi il sesto comma dell&#8217;art. 157 del codice penale.</i></span></p>
<p class="p4"><span class="s1"><b>Art. 589-ter &#8211; Fuga del conducente in caso di omicidio stradale</b></span></p>
<p class="p8"><span class="s1">Nel caso di cui all&#8217;articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena e&#8217; aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.</span></p>
<p class="p17"><span class="s1">Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</span></p>
<p class="p19"><span class="s1"><b>Art. 590-bis &#8211; Lesioni personali stradali gravi o gravissime</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e&#8217; punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e&#8217; punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all&#8217;articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e&#8217; punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un&#8217;intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell&#8217;autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l&#8217;evento non sia esclusiva conseguenza dell&#8217;azione o dell&#8217;omissione del colpevole, la pena e&#8217; diminuita fino alla meta&#8217;.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.</span></p>
<p class="p17"><span class="s3">Articolo così sostituito dall’art. 1, com</span><span class="s1">ma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/201</span><span class="s3">6. </span></p>
<p class="p22"><span class="s1"><b>Art. 590-ter &#8211; Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali</b></span></p>
<p class="p23"><span class="s1">Nel caso di cui all&#8217;articolo 590-bis, se il conducente si da&#8217; alla fuga, la pena e&#8217; aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.</span></p>
<p class="p22"><span class="s1"><b>Art. 590-quater &#8211; Computo delle circostanze</b></span></p>
<p class="p23"><span class="s1">Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1"><b>Art. 590-quinquies &#8211; Definizione di strade urbane e extraurbane.</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2»</span><span class="s5">.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1"><b>Art. 590-sexies &#8211; Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario</b></span></p>
<p class="p26"><span class="s1">Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell&#8217;esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.</span></p>
<p class="p26"><span class="s1">Qualora l&#8217;evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.</span></p>
<p class="p28"><span class="s1"><b>Codice di Procedura Penale</b></span></p>
<p class="p30"><span class="s1"><b>Art. 224-bis Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale</b></span></p>
<p class="p30"><span class="s1">1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.<b> (2)</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.</span></p>
<p class="p16"><span class="s1"><i>(1) Articolo inserito dall’art. 24 d</i></span><span class="s4"><i>ella L. 30 giugno 2009, n. 85.</i></span></p>
<p class="p16"><span class="s4"><i>(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a deco</i></span><span class="s1"><i>rrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</i></span></p>
<p class="p30"><span class="s1"><b>Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presunti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articolo 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all&#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all&#8217;accompagnamento dell&#8217;interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all&#8217;esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell&#8217;interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 224-bis. (2)</span></p>
<p class="p16"><span class="s1"><i>(1) Articolo inserito dall’art. 2</i></span><span class="s4"><i>5 della L. 30 giugno 2009, n. 85.</i></span></p>
<p class="p32"><span class="s1"><i>(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesi</i></span><span class="s3"><i>ma legge n. 41/2016.</i></span></p>
<p class="p30"><span class="s1"><b>Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza</b></span></p>
<p class="p30"><span class="s1">1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all&#8217;arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell&#8217;ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all&#8217;arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall&#8217;articolo 419 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">c) delitti contro l&#8217;incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall&#8217;articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall&#8217;articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall&#8217;articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-quater.1, (1) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall&#8217;articolo 600-quinquies del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall&#8217;articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; (11)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall&#8217;articolo 609-octies del codice penale; (2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">e-bis) delitti di furto previsti dall&#8217;articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all&#8217;articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (4)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">f) delitto di rapina previsto dall&#8217;articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall&#8217;articolo 629 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">f-bis) delitto di ricettazione, nell&#8217;ipotesi aggravata di cui all&#8217;articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; (6)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall&#8217;articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell&#8217;articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; (7)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell&#8217;ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall&#8217;articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall&#8217;articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall&#8217;articolo 416-bis del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall&#8217;articolo 572 e dall&#8217;articolo 612-bis del codice penale; (5)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall&#8217;articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l&#8217;associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall&#8217;articolo 497-bis del codice penale;(8)</span></p>
<p class="p8"><span class="s1">m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell&#8217;ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (9).</span></p>
<p class="p8"><span class="s1">m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall&#8217;articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale. (10)</span></p>
<p class="p8"><span class="s1">3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l&#8217;arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all&#8217;ufficiale o all&#8217;agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l&#8217;avente diritto dichiara di rimettere la querela, l&#8217;arrestato è posto immediatamente in libertà.</span></p>
<p class="p32"><span class="s3">(1) Le parole: “</span><span class="s1">anche se relativo al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-quater.1”, sono state inserite dall’art. 12, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(2) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(3) Lettera sostituita dall’art. 3, comma 25, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’art. 8, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(4) Lettera aggiunta dall’art. 10, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(5) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, a decorrere dal 16 ottobre 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 4 del suddetto D.L. 93/2013.</span></p>
<p class="p32"><span class="s3">(6) Lettera inserita dall’art. 8, com</span><span class="s1">ma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(7) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(8) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1-ter, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(9) Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(10) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</span></p>
<p class="p16"><span class="s4"><i>(11) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a d</i></span><span class="s1">ecorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.</span></p>
<p class="p30"><span class="s1"><b>Art. 381 Arresto facoltativo in flagranza</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">a) peculato mediante profitto dell&#8217;errore altrui previsto dall&#8217;articolo 316 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">b) corruzione per un atto contrario ai doveri d&#8217;ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall&#8217;articolo 336 comma 2 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">e) corruzione di minorenni prevista dall&#8217;articolo 530 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">f) lesione personale prevista dall&#8217;articolo 582 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">f-bis) violazione di domicilio prevista dall’art. 614, primo e secondo comma, del codice penale; (1)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">g) furto previsto dall&#8217;articolo 624 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">h) danneggiamento aggravato a norma dell&#8217;articolo 635 comma 2 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">i) truffa prevista dall&#8217;articolo 640 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">l) appropriazione indebita prevista dall&#8217;articolo 646 del codice penale;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-quater.1 del medesimo codice; (2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m-bis)  (3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale; (4)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale. (4)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall&#8217;articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. (5)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l&#8217;arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all&#8217;ufficiale o all&#8217;agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l&#8217;avente diritto dichiara di rimettere la querela, l&#8217;arrestato è posto immediatamente in libertà.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all&#8217;arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4-bis. Non è consentito l&#8217;arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(1) Lettera inserita dall’art. 3, comma 25, lett. b) della L. 15 luglio 2009, n. 94</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(2) Lettera inserita dall’art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(3) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1-ter, lett, b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(4) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(5) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</span></p>
<p class="p28"><span class="s1"><b>Codice della strada</b></span></p>
<p class="p34"><span class="s3">Art. 186. </span><span class="s1">Guida in stato di ebbrezza</span><span class="s6"> (1) (2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. E&#8217; vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell&#8217;uso di bevande alcoliche.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 (3) a euro 2.125 (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All&#8217;accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">b) con l&#8217;ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l&#8217;arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All&#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">c) con l&#8217;ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All&#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 224-ter.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell&#8217;articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all&#8217;illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E&#8217; fatta salva in ogni caso l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 222.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall&#8217;interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-sexies. l&#8217;ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l&#8217;aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall&#8217;aumento conseguente alla predetta aggravante.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-octies. Una quota pari al venti per cento dell&#8217;ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l&#8217;aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l&#8217;incidentalità notturna di cui all&#8217;articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l&#8217;obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell&#8217;interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l&#8217;integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d&#8217;incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall&#8217;influenza dell&#8217;alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l&#8217;accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell&#8217;organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l&#8217;espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell&#8217;ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all&#8217;articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell&#8217;articolo 187.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">6. Qualora dall&#8217;accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l&#8217;interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell&#8217;accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e&#8217; punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l&#8217;ordinanza con la quale e&#8217; disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">8. Con l&#8217;ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell&#8217;articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo&#8217; disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all&#8217;esito della visita medica.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">9. Qualora dall&#8217;accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all&#8217;esito della visita medica di cui al comma 8.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un&#8217;attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell&#8217;educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l&#8217;ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all&#8217;articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l&#8217;effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell&#8217;esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all&#8217;articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta</span><span class="s7">.</span></p>
<p class="p16"><span class="s1">(1) Vedi </span><span class="s8">art. 379</span><span class="s1"> reg. cod. strada.</span></p>
<p class="p16"><span class="s1">(2) Articolo così modificato dalla </span><span class="s8">L. 29 luglio 2010, n. 120</span><span class="s1">.</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li16"><i></i><span class="s1"><i>Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.</i></span></li>
</ol>
<p class="p37"><span class="s1"><b>Art. 186-bis Guida sotto l&#8217;influenza dell&#8217;alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per<br />
i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l&#8217;attività di trasporto di persone o di cose </b></span><span class="s7"><b>(1)</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. E&#8217; vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l&#8217;influenza di queste per:</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">b) i conducenti che esercitano l&#8217;attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">c) i conducenti che esercitano l&#8217;attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l&#8217;influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 (2) a euro 663 (2), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all&#8217;articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all&#8217;articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall&#8217;aumento conseguente alla predetta aggravante.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E&#8217; fatta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell&#8217;articolo 186.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell&#8217;articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, in caso di rifiuto dell&#8217;accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell&#8217;articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l&#8217;ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta.</span></p>
<p class="p16"><span class="s1">(1) Articolo inserito dalla </span><span class="s8">L. 29 luglio 2010, n. 120</span><span class="s1">.</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li16"><i></i><span class="s1"><i>Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.</i></span></li>
</ol>
<p class="p39"><span class="s3"><b>Art. 187 </b></span><span class="s1"><b>Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</b></span><span class="s6"><b>(1) (2)</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l&#8217;ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno. All&#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell&#8217;articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell&#8217;articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 224-ter.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall&#8217;ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E&#8217; fatta salva in ogni caso l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 222.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 186, comma 2-quater.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1-quater. l&#8217;ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 186, commi 2-septies e 2-octies</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l&#8217;obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell&#8217;interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l&#8217;integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l&#8217;effetto conseguente all&#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l&#8217;integrita&#8217; fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche&#8217; su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell&#8217;effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell&#8217;articolo 186.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell&#8217;organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis. Qualora l&#8217;esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all&#8217;esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l&#8217;ufficio o il comando da cui dipende l&#8217;organo accertatore.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">6. Il prefetto, sulla base dell&#8217;esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell&#8217;articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all&#8217;esito dell&#8217;esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">(&#8230;) (3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell&#8217;accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all&#8217;articolo 186, comma 7. Con l&#8217;ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell&#8217;articolo 119.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un&#8217;attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell&#8217;educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l&#8217;ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all&#8217;articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l&#8217;effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell&#8217;esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all&#8217;articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.</span></p>
<p class="p41"><span class="s1"><i>(1) Vedi art. 380 reg. cod. strada.</i></span></p>
<p class="p41"><span class="s1"><i>(2) Articolo così da ultimo modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.</i></span></p>
<p class="p41"><span class="s1"><i>(3) Questo comma che recitava: &#8220;7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l&#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell&#8217;articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell&#8217;articolo 186.&#8221; è stato abrogato dall&#8217;art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117.</i></span></p>
<p class="p14"><span class="s1"><b>Art. 189 Comportamento in caso di incidente</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. L&#8217;utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l&#8217;obbligo di fermarsi e di prestare l&#8217;assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l&#8217;accertamento delle responsabilità.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Ove dall&#8217;incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell&#8217;art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l&#8217;immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l&#8217;esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell&#8217;incidente.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all&#8217;obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 (7) a euro 1.183 (7). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l&#8217;applicazione della revisione di cui all&#8217;articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all&#8217;obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (3) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall&#8217;articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all&#8217;arresto, ai sensi dell&#8217;articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (4)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all&#8217;obbligo di prestare l&#8217;assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. (5) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall&#8217;incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all&#8217;arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.(8)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (7) a euro 338 (7). (2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">9-bis. L&#8217;utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu&#8217; animali d&#8217;affezione, da reddito o protetti, ha l&#8217;obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 (7) a euro 1.656 (7). Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d&#8217;affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all&#8217;obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328. (6) (7)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1"> </span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(1) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 9 aprile 2003, n. 72.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>Successivamente l&#8217;importo è stato aggiornato dall&#8217;art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(3) Le parole: “da tre mesi a tre anni” sono state così sostituite dalle attuali: “da sei mesi a tre anni” dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(4) Questo comma è stato così modificato dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(5) Le parole: “da sei mesi a tre anni” sono state così sostituite dalle attuali: “da un anno a tre anni” dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(6) Comma inserito dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(7) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.</i></span></p>
<p class="p26"><span class="s1"><i>(8) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016</i></span><span class="s3">.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1"><b>Art. 219 Revoca della patente di guida </b></span><span class="s7"><b>(1)</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall&#8217;art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall&#8217;art. 120, comma 1.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Nell&#8217;ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l&#8217;organo, l&#8217;ufficio o comando, che accerta l&#8217;esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l&#8217;ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l&#8217;organo di Polizia incaricato dell&#8217;esecuzione. Dell&#8217;ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell&#8217;articolo 130, comma 1, nell&#8217;ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-bis. L&#8217;interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. (2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell&#8217;articolo 222.(3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all&#8217;articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all&#8217;accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell&#8217;articolo 2119 del codice civile.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(1) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(2) Il periodo: &#8220;Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.&#8221;, in vigore fino al 18 gennaio 2013, è stato soppresso, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.</span></p>
<p class="p32"><span class="s1">(3) Comma modificato da ultimo ad opera dell’art. 1, comma 6, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1"><b>Art. 222 Sanzioni amministrative accessorie all&#8217;accertamento di reati. </b></span><span class="s7"><b>(1)</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche&#8217; le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell&#8217;articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.(2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e&#8217; diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Il giudice puo&#8217; applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell&#8217;ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-bis.  Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all&#8217;articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l&#8217;interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all&#8217;articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l&#8217;interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l&#8217;interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all&#8217;articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all&#8217;articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l&#8217;interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all&#8217;articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.(3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-ter.  Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l&#8217;interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l&#8217;interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all&#8217;articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all&#8217;articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l&#8217;interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all&#8217;articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. (3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3-quater.  Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L&#8217;inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all&#8217;articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell&#8217;articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (3)</span></p>
<p class="p32"><span class="s1"><i>(1) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.</i></span></p>
<p class="p32"><span class="s1"><i>(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</i></span></p>
<p class="p32"><span class="s1"><i>(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</i></span></p>
<p class="p14"><span class="s1"><b>Art. 223.<br />
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato (1)</b></span></p>
<p class="p14"><span class="s1">1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l&#8217;agente o l&#8217;organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all&#8217;articolo 226, comma 11, è comunicato all&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all&#8217;articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall&#8217;agente o dall&#8217;organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un&#8217;evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un&#8217;evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.(2)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">2-bis.  Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L&#8217;inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all&#8217;articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell&#8217;articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.(3)</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell&#8217;articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.</span></p>
<p class="p14"><span class="s1">4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell&#8217;articolo 205</span></p>
<p class="p41"><span class="s1">(1) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.</span></p>
<p class="p41"><span class="s1">(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. d), nn. 1) e 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</span></p>
<p class="p41"><span class="s1">(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. e), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.</span></p>
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		<title>Il procedimento penale</title>
		<link>https://www.jerkunica.it/avvocato-incidenti-stradali/il-procedimento-penale/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 14:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato risarcimento danni Milano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortuni sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il procedimento penale è la successione degli atti, che conduce dall&#8217;iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. Il processo penale É quella fase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di rinvio a giudizio. Con l&#8217;apertura del processo penale, l&#8217;indagato acquisisce la qualifica di imputato. Notizia di reato Il Pubblico Ministero, sia per attività di pubblici ufficiali e d&#8217;incaricati di un pubblico servizio, ovvero del proprio ufficio, sia a seguito d&#8217;esposto o per querela di parte, quando acquisisce una notizia di reato la iscrive nell&#8217;apposito registro. Le fasi del processo penale La fase delle indagini preliminari o istruttoria il Pubblico Ministero o PM, svolge l&#8217;attività investigativa Apre le indagini ed iscrive la persona che appare esser l&#8217;autore del reato nel registro degli indagati In questa fase l&#8217;indagato può restare all&#8217;oscuro di tutto ed è previsto che egli sia messo al corrente delle indagini con un avviso di garanzia solo se occorre compiere atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere (interrogatori, perquisizioni&#8230;) il Giudice delle indagini preliminari o GIP, svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell&#8217;attività condotto dal PM e sulla correttezza relativa all&#8217;azione [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: justify;">Il procedimento penale è la successione degli atti, che conduce dall&#8217;iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.</p>
<h3 class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Il processo penale </span></h3>
<p class="p4" style="text-align: justify;"><span class="s1">É quella fase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di rinvio a giudizio. Con l&#8217;apertura del processo penale, l&#8217;indagato acquisisce la qualifica di imputato.</span></p>
<h3 class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Notizia di reato</span></h3>
<p class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">Il Pubblico Ministero, sia per attività di pubblici ufficiali e d&#8217;incaricati di un pubblico servizio, ovvero del proprio ufficio, sia a seguito d&#8217;esposto o per querela di parte, quando acquisisce una notizia di reato la </span><span class="s2">iscrive nell&#8217;apposito registro.</span></p>
<h3 class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s3">Le fasi del processo penale </span></h3>
<ol class="ol1" style="text-align: justify;">
<li class="li8"><b>La fase delle indagini preliminari o istruttoria</b></li>
<li class="li9"><b>il Pubblico Ministero o PM</b>, svolge l&#8217;attività investigativa</li>
<li class="li4"><span class="s1">Apre le indagini ed iscrive la persona che appare esser l&#8217;autore del reato nel <b>registro degli indagati</b></span></li>
<li class="li9">In questa fase l&#8217;indagato può restare all&#8217;oscuro di tutto ed è previsto che egli sia messo al corrente delle indagini con un avviso di garanzia solo se occorre compiere atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere (interrogatori, perquisizioni&#8230;)</li>
<li class="li10"><b>il Giudice delle indagini preliminari o GIP, </b>svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell&#8217;attività condotto dal PM e sulla correttezza relativa all&#8217;azione penale. Le indagini preliminari possono durare sei mesi, con possibilità di proroga da parte del Gip su richiesta del Pm</li>
<li class="li11">Al termine delle indagini, il PM può:
<ul class="ul1">
<li class="li11">presentare richiesta di <b>archiviazione</b> al Gip, se ritiene l&#8217;accusa infondata</li>
<li class="li8"><span class="s4"><b>esercitare l&#8217;azione penale</b>, con la richiesta di <b>rinvio a giudizio</b>, formulando i ca</span>pi di imputazione nei confronti dell&#8217;indagato che diviene così l&#8217;imputato ed al quale viene notificata la .</li>
<li class="li8">Si passa all&#8217;***************************</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p class="p12" style="text-align: justify;"><b>L&#8217;udienza preliminare</b></p>
<p class="p12" style="text-align: justify;">Nella quale il giudice per l&#8217;udienza preliminare o GUP ascolta le parti (pm e imputato) e sulla base delle prove raccolte:</p>
<ol class="ol1" style="text-align: justify;">
<ul class="ul1">
<ul class="ul1">
<li class="li3">decreta il rinvio a giudizio, cioè l&#8217;inizio del processo</li>
<li class="li3">emette sentenza di non procedere</li>
</ul>
</ul>
</ol>
<p class="p12" style="text-align: justify;"><b>Il dibattimento</b></p>
<p class="p12" style="text-align: justify;">É affidato ad un giudice diverso dal GUP. Si presentano le prove ed avviene l&#8217;interrogazione dei testimoni. Al termine le parti (imputato, attraverso il difensore, e PM) formulano le loro richieste.<br />
Alla fine il Giudice emette la sentenza.</p>
<h3 class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">I riti alternativi al processo ordinario</span></h3>
<p class="p15" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Il giudizio abbreviato</b>, richiesto dall&#8217;imputato con il consenso del pm, quando le prove acquisite nel corso delle indagini sono sufficienti per giudicare. </span></p>
<p class="p15" style="text-align: justify;"><span class="s1">Si evita il dibattimento, è prevista la riduzione di un terzo della pena.</span></p>
<p class="p15" style="text-align: justify;"><b>Il patteggiamento</b>, si ha quando l&#8217;im<span class="s4">putato si dichiara colpevole e si accorda con il pm, ottenendo in cambio uno scon</span>to della pena <span class="s1">pari ad un terzo della pena che sarebbe in concreto applicabile.</span></p>
<p class="p17" style="text-align: justify;"><span class="s1">E importante sapere che </span></p>
<ul class="ul1" style="text-align: justify;">
<li class="li3"><span class="s1">la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna</span></li>
<li class="li4"><span class="s1">la richiesta di patteggiamento non equivale a confessione di una responsabilità penale</span></li>
<li class="li4"><span class="s1">la costituzione della parte civile può aver luogo per la prima volta solo nella fase del giudizio, cioè all&#8217;udienza preliminare, ove essa è prevista</span></li>
</ul>
<p class="p19" style="text-align: justify;"><b>Il giudizio direttissimo</b>, è disposto quando l&#8217;imputato è colto in flagranza o confessa, si procede direttamente con il dibattimento, evitando le indagini e l&#8217;udienza preliminare.</p>
<p class="p19" style="text-align: justify;"><b>Il giudizio immediato</b>, quando è evidente la colpevolezza e anche in questo caso si salta l&#8217;udienza preliminare.</p>
<p class="p19" style="text-align: justify;">E&#8217; disposto quando è evidente la colpevolezza, si evita l&#8217;udienza preliminare.</p>
<p class="p15" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Il procedimento per decreto</b>, è la massima semplificazione e si applica solo per i reati punibili con pena pecuniaria. Il giudice, senza alcun contraddittorio, emana un decreto di condanna. Se il condannato si oppone, si instaura un normale processo.</span></p>
<h3 class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">La parte civile </span></h3>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">É il soggetto danneggiato dal reato, persona fisica o giuridica, che si costituisce nel processo penale al fine di fare valere le proprie ragioni.</span></p>
<h3 class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">La costituzione di parte civile</span></h3>
<p class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">É l&#8217;atto che consente al danneggiato dal reato non solo di richiedere il risarcimento del danno nel processo penale, bensì quello necessaria per essere parte attiva nel processo penale e quindi assumere il ruolo della la parte civile.</span></p>
<h3 class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">La citazione diretta a giudizio</span></h3>
<p class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">L&#8217;atto di citazione attraverso il quale il Pubblico Ministero, quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puni</span><span class="s2">ti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa,</span><span class="s5"> instaura il giudizio penale a carico dell&#8217;indagato avanti al Tribunale Monocratico.<br />
</span><span class="s1">Viene definita diretta perché l&#8217;azione penale è esercitata senza il preventivo controllo da parte del GIP.</span></p>
<p class="p26" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>L&#8217;informazione di garanzia </b>quando deve essere compiuto un atto al quale il difensore dell&#8217;indagato ha diritto di partecipare vine inviato avviso all&#8217;indagato ed alla persona offesa dal reato. In caso contrario l&#8217;indagato verrà a conoscenza delle indagini solo se a conclusione delle stesse vine disposto il suo rinvio a giudizio.</span></p>
<h3 class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">Richiesta di rinvio a giudizio<span class="Apple-converted-space">  </span></span></h3>
<p class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">É formulata dal pubblico ministero quando ritiene di avere raccolto prove sufficienti a sostenere imputazione.<br />
</span><span class="s1">La richiesta contiene l&#8217;enunciazione chiara e precisa della imputazione e fissandone l&#8217;oggetto.</span></p>
<h3 class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">Decreto che dispone il giudizio</span></h3>
<p class="p6" style="text-align: justify;"><span class="s1">Segna l&#8217;inizio del processo pena</span><span class="s6">le vero e proprio.</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.jerkunica.it/avvocato-incidenti-stradali/il-procedimento-penale/">Il procedimento penale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.jerkunica.it">Studio Legale Milano Jerkunica</a>.</p>
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