Risarcimento del danno per perdita parentale a favore del figlio nato orfano per morte del padre e/o della madre e/o morte di entrambi i genitori
Il figlio nato orfano a seguito d’incidente stradale o di responsabilità medica o per altre cause illecite ha diritto al risarcimento del danno per morte del padre della madre e/o di entrambi i genitori anche se il fatto illecito è avvenuto prima della nascita.
Anche il figlio concepito e non ancora nato al momento della morte dei genitori o del padre o della madre ha diritto al risarcimento del danno da perdita parentale sia per il danno non patrimoniale sia par il danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di chance.
Il concepito pur non avendo una piena capacità giuridica, nel momento in cui nasce acquisisce il diritto di chiedere il risarcimento del danno per perdita parentale.
La perdita di uno o entrambi i genitori costituisce un danno ingiusto ed il bambino orfano ha diritto al risarcimento del danno da perdita parentale sia che se già nato al momento della morte del padre o della madre, nel caso di sopravvivenza al parto del figlio con decesso della madre, oppure che sia stato solo concepito al momento della morte dei genitori e quindi sia nato successivamente al decesso del genitore o dei genitori.
Quando il bambino – figlio acquista con la nascita la piena capacità giuridica, avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per decesso di uno od entrambi i genitori, sia per l’aspetto del danno non patrimoniale sia per il patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante. Se da una parte il fatto illecito che sia un sinistro stradale, una responsabilità medica, un incidente sul lavoro, si era verificato prima della nascita, la lesione del rapporto parentale si è concretizzato soltanto in a seguito della nascita.