Risarcimento delle spese mediche in caso di sinistro stradale: come funziona? In caso di sinistro stradale in cui il danneggiato ha riportato danni fisici, la Compagnia di Assicurazione è obbligata a rimborsare anche le spese mediche affrontate e rese necessarie per le cure subite dal danneggiato dal sinistro stradale.
Le spese mediche che la compagnia di assicurazione dovrà risarcire non sono esclusivamente quelle già sopportate per le cure effettuate ma possono essere riconosciute anche spese mediche future necessarie e conseguenti al danno subito nell’incidente stradale.
Pensiamo per esempio alle spese mediche rese necessarie da un sinistro stradale che abbia comportato un danno all’arcata tempo mandibolare, per esempio con una sub lussazione delle ATM, che renda necessaria una fisioterapia gnatologica con bite plane. Questa spesa medica resa necessaria dalle lesioni subito dal sinistro stradale, non si esaurisce nei tempi immediatamente successivi al sinistro stradale, ma negli anni il danneggiato dovrà sostenere la spesa medica per altri bite plan che dovranno esser previsti e calcolati quale spesa medica futura.
Risarcimento spese mediche documentate: in questo caso cosa accade?
Indice
Per ottenere il rimborso, è necessario che per il risarcimento delle spese mediche esse siano documentate. Occorre quindi che ogni spesa medica affrontata sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l’avvenuta spesa e la data in cui è stata effettuata.
Per il risarcimento delle spese mediche documentate dal danneggiato è necessario che esse siano congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito nell’incidente stradale. La congruità delle spese mediche sopportate e documentate viene stabilita sulla base di criteri di medicina legale, legati alla scienza ed alla comune esperienza. E’ evidente che se, per esempio, il danneggiato nel sinistro stradale ha subito un danno al solo rachide cervicale e la spesa medica documentata e presentata insieme alla complessiva richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale fa riferimento ad una prestazione di fisioterapia alla gamba, quest’ultima spesa medica verrà sicuramente contestata dal medico legale fiduciario della compagnia di assicurazione il quale eccepirà che la spesa medica, pure se documentata, non è in relazione di nesso di causalità adeguata con la dinamica del sinistro stradale e con le lesioni riportate nell’incidente stradale.
Nel caso in cui in sede stragiudiziale la Compagnia di assicurazione non dovesse riconoscere le spese mediche sostenute dal danneggiato a causa ed in conseguenza del sinistro stradale, in fase di giudizio sarà il consulente tecnico nominato dal Giudice in fase di CTU medico legale a valutare la congruità delle spese mediche rispetto al danno ed alla dinamica del sinistro stradale.
Oltre alle spese mediche di cura la compagnia di assicurazione è tenuta al risarcimento delle spese medico legali sostenute per la perizia medico legale. L’art. 9 del DPR 254/2006 prevede espressamente che la Compagnia di Assicurazione è obbligata a rifondere il danneggiato da incidente stradale per le spese medico legali sostenute ai fini della perizia medico legale di parte, anche nel caso in cui dovesse accettare la somma offerta dalla Compagnia di Assicurazione senza promuovere un giudizio.
Nel caso di promozione di un giudizio, sia avanti al Giudice di Pace sia avanti al Tribunale, il Giudice per accertare il danno fisico subito a seguito dell’incidente stradale disporrà una consulenza tecnica d’ufficio ed un medico legale incaricato dal Giudice effettuerà una perizia per la quantificazione del danno. In questo caso potrà essere nominato un consulente di parte che potrà partecipare alle operazioni peritali e redigere note critiche all’elaborato del Consulente Tecnico d’Ufficio CTU. Anche in questo caso le spese medico legali sostenute dal danneggiato per la consulenza del medico legale d’ufficio e di parte dovranno essere risarcite dalla Compagnia di Assicurazione.
Rimborso fisioterapia per incidente: come funziona
Cosa accade se invece si necessita del rimborso di fisioterapia per incidente? Le spese mediche sostenute per la fisioterapia dei distretti anatomo funzionali lesi a causa ed in conseguenza del sinistro stradale se prescritte dal medico sono spese per cui è possibile ottenere il rimborso da parte della compagnia di assicurazione.
Le spese mediche per fisioterapia rientrano tra quelle spese mediche riconosciute dalla medicina tradizionale e quindi dovranno essere rimborsate in quanto la fisioterapia è una branca della medicina per cui è scientificamente provato che abbia effetti di cura e riabilitazione nel caso di traumi alle articolazioni.
Maggiori dubbi si sono instaurati invece sulla risarcibilità delle spese mediche affrontate dal danneggiato da incidente stradale per osteopatia e chiropratica. Nel 2018 con l’approvazione della Legge 3/2018, la chiropratica e l’osteopatia sono state individuate nell’articolo 7 come nuove professioni sanitarie, pertanto essendo riconosciute come branche della medicina curativa a volte sono riconosciute ma non sempre essendo quella del risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale una materia in continua evoluzione giurisprudenziale.
Risarcimento danni spese sanitarie in strutture private: si può?
E se invece necessitassimo del risarcimento danni delle spese sanitarie in strutture private? Per ottenere dall’assicurazione il risarcimento del danno per le spese sanitarie per cure effettuate presso strutture privata, per curare le lesioni subite a seguito di sinistro stradale, il danneggiato, secondo costante giurisprudenza, deve fornire la prova della necessità delle cure mediche stesse ed anche del fatto che non potesse essere curato, con la stessa efficacia, presso le strutture pubbliche gratuitamente o, comunque, dietro pagamento del ticket sanitario, provando per esempio che le spese sanitarie sostenute per le cure erogate da strutture sanitarie private sono giustificate da tempi molto più brevi e/o da macchinari più sofisticati e che le cure mediche effettuate in modo tempestivo hanno consentito una migliore guarigione.
Questo significa che il danneggiato che si sia sottoposto a cure mediche presso strutture private e che non abbia dimostrato la necessità delle stesse per il danno subito in quanto erogabili altrettanto sufficientemente dal servizio sanitario nazionale, potrebbe non vedersi riconosciuto il risarcimento di tali spese mediche sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale.
Gli onorari dell’avvocato: chi li paga?
In caso di sinistro stradale il danneggiato potrebbe vedersi riconosciuto il risarcimento del danno sia in sede stragiudiziale ovvero in sede giudiziale.
In entrambi i casi, se vi siete affidati ad un avvocato esperto nel risarcimento del danno, la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere gli onorari per l’attività professionale svolta. Per gli onorari dell’avvocato c’è un tariffario che prevede sulla base dell’attività svolta tariffe minime, medie e massime.
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